IL PRETORE
   Ha  emesso  la  seguente ordinanza nella controversia in materia di
 previdenza n. 1030/95 r.g.  fra:  Fiorina  Adriana  Giacomina  (dott.
 proc.  S.  Bravo  -  M.  Regazzoni)  contro  INPS  (avv. M. Mogavero)
 sciogliendo la  riserva,  vista  l'eccezione  di  incostituzionalita'
 sollevata  dagli avvocati Sandro Bravo e Marcella Regazzoni dell'art.
 1, commi 181, 182, 183 della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  in
 relazione  agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 36, 38, 102 e 113
 della Costituzione nei seguenti termini:
     A) il comma 181 dell'art. 1, legge n. 662/1996 nella parte in cui
 prevede che "il pagamento delle sonme, maturate fino al  31  dicembre
 1995,  sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali
 interessati, .... e' effettuato mediante assegnazione ..... di titoli
 di Stato .... in sei annualita'" e' in contrasto con gli artt. 3 e 38
 della Costituzione;
     B) il comma 182 dell'art. 1, legge n. 662/1996,  nella  parte  in
 cui  prevede  che ".... nella determinazione dell'importo maturato al
 31 dicembre 1995 non concorrono  gli  interessi  e  la  rivalutazione
 monetaria" e' in contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione;
     C)  il  comma  182 dell'art. 1, legge n. 662/1996, nella parte in
 cui prevede che "Il diritto al pagameno delle somme arretrate di  cui
 al  comma  1 spetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti
 aventi titolo alla pensione di reversibilita'" con esclusione di ogni
 altra categoria di superstiti che rivestano la qualita' di eredi,  e'
 in contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
     D) il comma 183 dell'art. 1, legge n. 662/1996, in quanto prevede
 che "I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente
 legge  aventi  ad  oggetto le questioni di cui ai commi 181 e 182 del
 presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione
 delle spese tra le  parti.  I  provvedimenti  giudiziali  non  ancora
 passati  in  giudicato restano privi di effetto", e' in contrasto con
 gli artt.  3, 24, 25, primo comma, 36, 102 e 113 della Costituzione.
   E per i seguenti motivi.
   E' evidente che la diposizione contenuta al  comma  183,  dell'art.
 1,  legge  n.  662/1996,  con  palese violazione degli artt. 24 e 25,
 primo comma, della Costituzione,  vanifica  il  diritto  alla  tutela
 giurisdizionale  con  riferimento  all'esercizio  di  una azione resa
 necessaria, a fronte del perdurante  inadempimento  dell'Istituto  di
 previdenza,  per  la  difesa  di  posizioni  soggettive  che la Corte
 costituzionale ha ritenuto direttamente garantite dalla  Costituzione
 e che, cio' nonostante, l'I.N.P.S. ha sempre rifiutato di riconoscere
 in  fase  amministrativa  e  nel  presente  giudizio,  opponendo  una
 resistenza pervicace e non giustificata.
   La compromissine del diritto di difesa appare tanto  piu'  grave  e
 clamorosa considerando che la dichiarazione di estinzione dei giudizi
 pendenti    consentirebbe   all'amministrazione   di   rimettere   in
 discussione, caso per caso, la  misura  della  prestazione  dovuta  e
 l'esistenza  stessa  di  una  pretesa giusta fatta valere dall'avente
 diritto   e   riconosciuta   dall'orientamento  della  giurisprudenza
 risalente e consolidata della Corte  di  cassazione,  recepito  dalla
 sentenza n. 495/1993 della Corte costituzionale.
   L'ente  previdenziale,  convenuto per l'inadempimento di obblighi e
 di compiti istituzionali, sarebbe assolto  dal  giudizio  e  lasciato
 arbitro di decidere del tutto discrezionalmente e secondo valutazioni
 di  mera  convenienza,  gia'  espresse  nelle  pretestuose  eccezioni
 sollevate in corso di  causa,  dell'esistenza  e  dell'entita'  delle
 proprie  obbligazioni nei confronti di soggetti che verrebero privati
 dei normali rimedi giurisdizionali.
   La violazione delle garanzie espresse negli artt.  24  e  25  della
 Carta  costituzionale  investe  il  comma  183  dell'art. 1, legge n.
 662/1996, altresi', per la parte relativa  alla  compensazione  delle
 spese,  sottraendo al giudice naturale, e a qualsiasi possibilita' di
 giudizio, anche  tale  componente  "accessoria"  della  controversia.
 Appare, al riguardo, evidente il profilo di incostituzionalita' della
 disposizione  anche  in  relazione  all'art.  36  della Costituzione,
 poiche', per consuetudine,  le  cause  in  oggetto  vengono  trattate
 gratuitamente  dai  difensori  nei  confronti dei clienti inviati dai
 patronati: la compensazione delle spese  di  giudizio  comporterebbe,
 infatti, per i difensori, la mancata rifusione delle spese anticipate
 e  la  perdita delle competenze dovute. Nel caso di specie la lesione
 di  posizioni  soggettive  si  accompagna,  inoltre,  all'illegittima
 interferenza  (nell'esercizio)  del potere legislativo nella sfera di
 attribuzioni del potere giurisdizionale, in contrasto con  gli  artt.
 102 e 113 della Costituzione.
   L'estinzione  dei giudizi pendenti precluderebbe l'esame del merito
 e, dunque, la pronuncia di  una  sentenza    di  condanna  avente  un
 contenuto  rispetto  al  quale  e'  ostativo, in misura rilevante, il
 dettato delle altre norme  censurate.
   Secondo il principio  accolto  dalla  Corte  costituzionale  (Corte
 costituzionale  10  dicembre  1981,  n.  185, Foro It., 1982, I, 346;
 Corte costituzionale 10 aprile 1987, n. 123, Foro It., 1987, I, 1351;
 Corte costituzionale 31 marzo 1995, n. 103, Foro It., 1995, I,  1731)
 e'  evidente,  dunque, che la disposizione del comma 183 dell'art.  1
 della  legge  n.  662/1996  non   puo'   sottrarsi   a   censura   di
 illegittimita'   costituzionale,  in  quanto  appartiene  a  un  atto
 normativo che non solo non ha per effetto di  ampliare  o  arricchire
 l'ambito  di  situazioni  giuridiche  gia' tutelate, ne' ha contenuto
 innovativo nel senso di riconoscere ex novo diritti o  pretese  fatte
 valere  nei  giudizi  di  cui si predica l'estinzione, bensi' limita,
 pone nel nulla  e  nega  piena  soddisfazione  a  diritti  soggettivi
 preesistenti.
   La   previsione   di  una  indiscriminata  estinzione  dei  giudizi
 instaurati per la tutela di tali diritti  impedisce  altresi',  senza
 rimedio, l'esercizio del diritto di denunciare l'illegittimita' dello
 ius  superveniens  contenuto  in norme sostanziali, del medesimo atto
 legislativo, che  erodono  diritti  gia'  entrati  a  far  parte  del
 patrimonio dei ricorrenti.
   D'altra  parte,  si  possono avanzare riserve, benche' non decisive
 per l'accoglimento delle questioni di  illegittimita'  sollevate  nel
 presente  giudizio, sulla ratio del criterio discretivo che induce la
 Corte costituzionale a ritenere conformi a principi disposizioni  che
 prevedono   l'estinzione  di  giudizi  pendenti  e  l'inefficacia  di
 decisioni  non  passate in giudicato "allorche' la legge sopravvenuta
 abbia soddisfatto, anche  se  non  integralmente,  le  ragioni  fatte
 valere   nei   giudizi   di   quali   imponeva  l'estinzione"  (Corte
 costituzionale 31 marzo 1995, n. 103, Foro It., 1995, I, 1731).
   Norme di tale tenore, infatti, impediscono che sull'interpretazione
 e applicazione  della  norma  (quand'anche  nuova  e  favorevole)  si
 pronunci  il  giudice naturale precostituito per legge e, dunque, non
 consentono al titolare della pretesa  fatta  valere  in  giudizio  di
 ottenere  un provvedimento avente efficacia esecutiva e attitudine al
 giudicato,  suscettibile  di  attuazione  coattiva  sia  nelle  forme
 dell'esecuzione  ordinaria,  sia, trattandosi di contenzioso pendente
 nei    confronti    di    pubbliche    amministrazioni,    attraverso
 l'instaurazione di un giudizio di ottemperanza.
   Norme   come   quella   censurata   abbandonano   a  considerazioni
 discrezionali  della  parte  onerata  ogni  valutazione   in   merito
 all'esistenza,  al  contenuto  e  alle  modalita'  d'esecuzione della
 prestazione dovuta.  Rimettono, anzi, all'arbitrio  del  debitore  di
 determinarsi  in  ordine all'effettivo adempimento dell'obbligazione,
 precludendo  al  creditore  l'accesso  al   rimedio   dell'esecuzione
 forzata,  che  rappresenta la garanzia dell'effettivita' della tutela
 giurisdizionale.
   L'eventuale riproponibilita'  dell'azione,  sulla  quale  incidono,
 peraltro,  gli  effetti  negativi  di  decadenze  e prescrizioni, non
 esclude ne' attenua il contrasto con gli  artt.  3,  24  e  25  della
 Costituzione  dell'artificio  congegnato  nella  disposizione  di cui
 all'art. 1, comma 183, legge n. 662/1996, che "impedisce  o  comunque
 rende  particolarmente  oneroso ogni ulteriore tentativo di difesa da
 parte degli interessati" (Corte costituzione 10 aprile 1987, n.  123,
 Foro it., 1987, I, 1351).
   Con riferimento alle eccezioni sub a) e b), risulta evidente che le
 disposizioni contenute nei commi 181 e 182 dell'art. 1 della legge n.
 662/1996 sono in contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione in
 quanto  sottopongono  i  crediti  di  cui  e' causa ad un trattamento
 risarcitorio che appare, sotto diversi profili, deteriore rispetto  a
 quello  previsto  per  ogni  altro  credito,  e  cancellano parte del
 credito  conseguente  all'inadempimento  di   cui   e'   responsabile
 l'Istituto di previdenza.
   I  medesimi  rilievi,  in  relazione all'art. 3 della Costituzione,
 possono  ripetersi,  a  maggior   ragione,   con   riferimento   alla
 disposizione  considerata  sub  c), con la quale si pone nel nulla un
 diritto patrimoniale perfetto acquisito iure hereditatis.
   Le  considerazioni   svolte   confermano   i   rilievi   di   grave
 illegittimita'   delle  norme  in  esame,  siano  esse  singolarmente
 considerate, siano riguardate nel loro complesso, in  quanto  operano
 una  sostanziale vanificazione della via giurisdizionale intesa quale
 mezzo per l'attuazione di diritti preesistenti;
   Rilevato, che l'eccezione e' rilevante ai fini della  decisione  in
 quanto  appare  evidente  l'interesse  della  ricorrente e non vedesi
 dichiarato estinto il giudizio e la pregiudizialita' dell'estinzione,
 rispetto ad ogni questione di merito (punto d));
   Ritenuto altresi rilevanti ai fini della decisione le eccezioni  di
 cui ai punti a), b) e c) incidendo sul merito della domanda;
   E per quanto riguarda il punto c) essendo stata la domanda proposta
 dalla erede della assicurata;
   Rilevato:
     che la questione di cui al punto d) non  manifestamente infondata
 in  quanto in contrasto con gli artt. 3, 24, 25, primo comma, 36, 102
 e  113  della  Costituzione   vanifica   il   diritto   alla   tutela
 giurisdizionale prevedendo l'estizione dei giudizi pendenti, il tutto
 come sopra rilevato;
     che  anche  per  quanto  riguarda  la  compensazione  delle spese
 manifestamente non infondato e' il rilievo di incostituzionalita' nei
 confronti degli artt. 24 e 25 della  Costituzione,  in  quanto  viene
 sottratto  a  qualsiasi  giudizio  tale  componente  accessoria della
 controversia;
     che  inoltre  si  rilevano  altresi'   sul   punto   profili   di
 incostituzionalita'    anche   in   relazione   all'art.   36   della
 Costituzione, in quanto per consuetudine le cause in oggetto  vengono
 trattate  gratuitamente  dai  difensori  nei  confronti  dei  clienti
 inviati dai patronati e la compensazione delle spese condurrebbe alla
 perdita delle somme anticipe degli onorari dovuti;
   Rilevato:
     che la questione sub  a)  non  e'  manifestamente  infondata  con
 riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione;
     che  infatti,  pur  considerati i giudizi espressi nella sentenza
 Corte costituzionale 31 marzo 1995, n.  103,  sussistono  seri  dubbi
 sulla  adeguatezza e la sufficiente tempestivita' della risposta data
 dal legislatore alle aspettative dei ricorrenti  costituenti  diritti
 degli  stessi  a  seguito  delle  sentenze n. 498/1993 e n. 240/1994,
 anche sotto il profilo della eta' avanzata dei pensionati, per cui la
 rateizzazione  delle  somme  in  sei  annualita'  appare  inadeguata,
 rischiando  addirittura  di giungere dopo il decesso dell'interessato
 (e peraltro nulla potrebbe essere dovuto neanche agli eredi ai  sensi
 della  prima  parte  del  comma  2,  dell'art. 1, legge n. 116/1996),
 privando cosi' il pensionato del proprio diritto;
   Considerato non manifestamente infondato il profilo sub  b)  tenuto
 conto  della  considerevole  perdita  che subirebbe il ricorrente con
 trattamento deteriore e differenziato e cancellazione in concreto  di
 parte del credito;
   Parimenti  non  infondato  il  motivo sub c) considerato che con la
 disposizione viene negato un diritto patrimoniale perfetto, acquisito
 jure hereditatis.